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ACUSTICA INDUSTRIALE

Valutazione dei rischi dell’esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del Titolo VIII d.Lgs 81/08

Il D. Lgs. 03/08/2009 n. 106 stabilisce che la valutazione dei rischi, nello specifico quella derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro, debba essere redatta “immediatamente” alla costituzione di una impresa (art. 28 comma 3-bis) e che la stessa sia rielaborata “immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29 comma 3) o comunque ogni 4 anni.
In conseguenza ad essa dovranno quindi essere attuate tutte quelle misure tecniche, organizzative ed individuali necessarie per abbattere o contenere la diffusione del rumore negli ambienti di lavoro e/o limitare al massimo l’esposizione dei lavoratori a tale rischio, privilegiando gli interventi di riduzione del rumore alla fonte.


Misure di potenza sonora di macchinari in accordo con UNI EN ISO 3744:2010 e UNI EN ISO 3746:2011

Le misure di potenza sonora permettono la verifica oltre che dei limiti imposti dalla normativa vigente, anche di quelli contrattuali imposti in fase di progettazione dal committente al fornitore dell’impianto o di parti di esso.
Il non rispetto di tali limiti può determinare oltre che penali pecuniarie, anche la necessità di adottare opportuni apparati di mitigazione acustica.


Interventi per la riduzione o l’eliminazione delle emissioni sonore causate da attività produttive o da impianti ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 447/1995

Tali interventi sono predisposti mediante lo studio e la realizzazione delle idonee misure atte a garantire il rispetto dei valori limite fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale o dalla legislazione nazionale; tali piani sono predisposti con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni e sono corredati da valutazioni analitico - economiche ed indagini fonometriche.


ACUSTICA EDILIZIA


Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera ai sensi del d.p.c.m. 05/12/1997

Il titolare del titolo abilitativo, ovvero il committente, è responsabile del rispetto dei requisiti igienico sanitari del’’immobile (compresi quelli che riguardano l’acustica).
Una buona progettazione acustica permette di rispettare i requisiti minimi di legge ed in fase di realizzazione non corrispondono maggiori costi: numerosi studi, ad esempio dell’Università di Padova, dimostrano infatti che se un edificio in corso di esecuzione è il risultato di una buona progettazione integrata, l’incidenza dei costi (sia dei materiali che delle prestazioni tecniche) per realizzarlo in classe energetica A ed acustica I piuttosto che in classe inferiore è trascurabile rispetto al costo totale.


Misurazione in opera delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne ai sensi del d.p.c.m. 05/12/1997 (collaudo acustico)

Attraverso il D.P.C.M. 05/12/1997 la Legge Quadro n. 447/1995 stabilisce dei requisiti igienico sanitari minimi dal punto di vista acustico.
Questi devono pertanto essere sempre verificati in opera, ovvero è obbligatorio il collaudo acustico ad edificio realizzato, anche se molte amministrazioni comunali non lo richiedono in fase di rilascio di agibilità.
Il titolare del titolo abilitativo è responsabile dei requisiti acustici passivi del proprio immobile ed è tenuto in qualsiasi momento, anche dopo il rilascio dell’agibilità, a dimostrarne il rispetto.
È bene ricordare infatti che il certificato di agibilità è un documento temporaneo che attesta il rispetto dei requisiti minimi per gli ambienti, se nel tempo tali requisiti non sono più sufficienti l’amministrazione comunale può sospendere l’agibilità fino a quando non siano ripristinati i livelli minimi di legge.


Classificazione acustica delle unità immobiliari in accordo con UNI 11367:2010

Ad oggi la classificazione acustica degli edifici non è obbligatoria in quanto non è ancora stato emanato alcun decreto che recepisca la norma UNI 11367:2010, pertanto risulta solamente volontaria.
Tale norma può però diventare cogente nel momento in cui viene richiamata in un contratto ed a quel punto deve essere rispettata integralmente, comprese le appendici informative; pertanto il controllo deve essere fatto e deve risultare positivo, altrimenti ci trova davanti ad un inadempimento contrattuale.


Comfort acustico

Il livello di comfort acustico è strettamente legato alla riduzione ed al controllo del riverbero negli ambienti, che genera quel fastidioso effetto di riflesso sonoro.
Spesso il problema del riverbero acustico nei locali destinati ad uso ufficio, open space, sala riunione, sale per convegni, ristoranti, negozi, palestre, piscine, scuole, ecc… viene affrontato solo in tempi successivi alla costruzione o ristrutturazione dei locali, perché non se ne è tenuto conto durante la fase di progettazione.
Ancora più frequentemente, per mancanza di informazione, ci si rassegna a lavorare o a frequentare ambienti dove il comfort acustico è del tutto assente, con la conseguenza che questi ambienti accentuano notevolmente l’affaticamento, lo stress ed il malumore.
Un intervento di correzione acustica può migliorare incredibilmente la vivibilità di un ambiente chiuso, trasformandolo in un luogo estremamente confortevole dal punto di vista acustico.
 

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